Art. 1.
(Istituzione della Commissione nazionale per la famiglia).

      1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per la famiglia, di seguito denominato «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione dei princìpi costituzionali che riconoscono nella famiglia una società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, con compiti di sviluppo della persona, procreazione, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza ai figli e solidarietà tra le generazioni.
      2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da venticinque membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro della giustizia, con le seguenti modalità:

          a) quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) quattro prescelti fra le personalità espressive delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con peculiare esperienza in materia di politiche per la famiglia;

          c) dieci prescelti nell'ambito delle associazioni riconosciute con finalità di tutela e di sostegno della famiglia maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

          d) quattro prescelti fra persone di elevate doti morali, con specifica esperienza professionale sui temi giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia;

          e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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      3. Il presidente della Commissione è nominato fra i membri della stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Il vice presidente e il segretario della Commissione sono eletti con voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in unica votazione; il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.